(massima n. 1)
L'assicuratore della responsabilitā civile che esegue nei confronti degli enti indicati dai commi primo e secondo, dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 il pagamento di somme cui quegli enti hanno diritto, č, in misura corrispondente, liberato dall'obbligazione di pagare l'indennitā di assicurazione che egli ha nei confronti del danneggiato, senza che tale liberazione sia sottoposta a particolari condizioni, la cui osservanza č, invece, prescritta perché il pagamento dell'indennitā fatto al danneggiato liberi l'assicuratore dall'obbligazione che gli deriva dalla legge nei confronti degli stessi enti indicati dal citato art. 28.