(massima n. 1)
Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della rca, quando il veicolo danneggiante risulti sprovvisto di assicurazione non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva fra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile ex delicto, posto che la copertura assicurativa del Fondo ha per oggetto il danno subito dal terzo danneggiato e non l'obbligazione risarcitoria del danneggiante non assicurato (il Fondo, infatti, può agire in regresso nei confronti del responsabile del danno). Ne consegue che la prescrizione dell'azione dell'azione surrogatoria dell'Inail, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti del danneggiante, non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dall'Istituto nei confronti del Fondo.