(massima n. 1)
Né dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, né dall'art. 11 c.p.c. o dai principi generali si ricavano elementi che possano far ritenere che l'ente gestore dell'assicurazione sociale, una volta pendente controversia giudiziaria tra il danneggiato da una parte e il danneggiante e l'assicuratore di questo dall'altra, non possa conseguire quanto ex lege spettantegli se non intervenendo nel giudizio pendente. (La S.C., nell'affermare il principio riportato, ha ritenuto che non sussisteva contrasto con le sentenze n. 5641 del 1981 e n. 1094 del 1991, in quanto, nella specie, a seguito della surroga, l'Inail aveva ottenuto il pagamento dall'ente assicuratore anteriormente alla decisione).