(massima n. 1)
Qualora l'Inps, in relazione ad indennitą di malattia erogata in favore dell'infortunato in incidente stradale, agisca in surrogazione, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 28 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti del proprietario del veicolo, responsabile del danno, nonché della sua compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne la condanna al rimborso di quell'indennitą, i suddetti convenuti assumono la qualitą di litisconsorti necessari (come nell'analogo caso in cui sia il danneggiato ad agire contro di essi), di modo che, in ipotesi di contumacia dell'uno, resta inefficace l'eccezione di difetto di competenza per territorio sollevata dall'altro, in ragione dell'incontestabilitą della competenza stessa nei riguardi di detto contumace.