(massima n. 1)
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro determinato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali è previsto l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile, all'Inail competono: a) la speciale azione di rivalsa ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle «persone civilmente responsabili» (che dà luogo ad una causa previdenziale ed è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa); b) l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. (che l'istituto può esercitare per far valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e che ha il limite derivante dal risarcimento dovuto al danneggiato); c) l'azione ex art. 28 della legge n. 990 del 1969 (esperibile direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione dei veicoli — ma non nei confronti di quest'ultimo — e che ha il diverso limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione RCA). Tali azioni, in considerazione della previsione differenziata di singole ipotesi di pregiudizialità-dipendenza (v. artt. 32-36 c.p.c.) tra cause diverse, normalmente vanno trattate separatamente (potendo la trattazione congiunta comportare deroghe alle norme sulla competenza e/o sul rito), ma non può escludersi a priori che possano verificarsi casi suscettibili di combinazione (azione di regresso nei confronti del datore di lavoro e surrogatoria nei confronti di altri soggetti) o di sovrapposizione (azioni di regresso e surrogatoria nei confronti dei medesimi soggetti), data la varietà di ipotesi che possono verificarsi. (Fattispecie relativa ad un lavoratore rimasto infortunato in un incidente stradale in quanto trasportato su un veicolo condotto da altro dipendente dello stesso datore di lavoro).