(massima n. 1)
Anche dopo la sentenza n. 319 del 6 giugno 1989, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitą (costituzionale) del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 28 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori di assicurazioni sociali possano con la loro azione diretta (c.d. surroga preferenziale o diritto di prededuzione) pregiudicare il soddisfacimento del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. riconosciuta dall'art. 28 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 all'ente gestore di assicurazioni sociali ingenera, per il credito di questo ente, una protezione non dissimile da quella che l'azione diretta ex art. 18 della medesima legge garantisce al danneggiato per il proprio credito. Pertanto, pure la richiesta di rimborso delle spese mediche ed ospedaliere anticipate dall'ente gestore di assicurazione sociale, da questo direttamente rivolta all'assicuratore della r.c.a., ai sensi dell'art. 28 della legge citata, ha l'effetto, sempre che contenga la specificazione degli importi da rimborsare, di costituire in mora l'assicuratore stesso con la conseguenza che per quest'ultimo, ove non provveda ingiustificatamente all'adempimento della propria obbligazione nei confronti dell'ente gestore dell'assicurazione sociale che ha esercitato l'azione diretta di rivalsa, di una accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria, secondo i principi e la disciplina dell'art. 1224 c.c., che estende, anche nei confronti del predetto ente, la sua responsabilitą al pagamento degli interessi ed il maggior danno per la svalutazione monetaria anche oltre i limiti del massimale.