(massima n. 1)
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicuratore, il quale, entro sessanta giorni dalla richiesta (che, di per sé, consenta di valutare la fondatezza e l'entitā del danno), ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere il risarcimento al danneggiato, č tenuto, anche oltre i limiti del massimale, a risarcire il danno cagionato dal suo ritardo, ivi compreso quello conseguente all'incidenza della svalutazione e degli interessi, a meno che non provi che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile. In caso d'inerzia del danneggiato, sussiste la legittimazione e l'interesse dell'assicurato a far valere l'indicata responsabilitā dell'assicuratore, agendo l'assicurato a tutela del proprio diritto ad essere tenuto indenne di quanto dovuto al terzo danneggiato (art. 1917, primo comma, c.c.).