(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile da circolazione stradale, la disciplina limitativa della surrogazione legale degli enti gestori delle assicurazioni sociali, discendente dalla dichiarazione di illegittimitā costituzionale parziale dell'art. 28 della L. n. 990 del 1969 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989, con riguardo al diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, opera anche quando, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla persona maturato a favore del loro dante causa, agiscano, dopo la morte, gli eredi, dato che il previsto regime di allargata migliore tutela, che non deve subire ingiustificate restrizioni a seconda che a chiederne in giudizio l'accertamento sia l'originario titolare ovvero i suoi eredi, č accordato in relazione all'oggettiva ragione genetica del credito e prescinde dalla persona che ne č l'attuale titolare.