(massima n. 1)
L'assicuratore sociale il quale abbia indennizzato il danno subito dall'assicurato e causato dall'altrui illecito, non può surrogarsi al diritto del danneggiato per quei danni alla persona che non siano coperti dall'assicurazione sociale come il danno morale e il danno biologico, cui accedono, quali naturali componenti del danno risarcibile dall'assicuratore della responsabilità civile inerente alla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge n. 990 del 1969, la rivalutazione monetaria e gli interessi. Né in detta ipotesi è legittimo suddividere il massimale incapiente tra il danneggiato e l'assicuratore sociale, secondo il riparto proporzionale previsto dall'art. 27 legge cit., atteso che detto istituto riguarda il diverso caso in cui vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38).