(massima n. 1)
L'Inail, a seguito della modifica normativa conseguente ad alcune decisioni della Corte Costituzionale (nella specie n. 356 del 1991), non può surrogarsi all'assicurato per le somme dovutegli dal responsabile del sinistro stradale per risarcimento del danno biologico non soltanto se questo non è collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, ma altresì se, pur essendovi tale collegamento, è difficile scindere tale voce dall'unicum che costituisce il danno biologico.