(massima n. 1)
In seguito alla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 28 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, emessa dalla Corte costituzionale con sentenza del 6 giugno 1989, n. 319, l'azione surrogatoria dell'ente gestore delle assicurazioni sociali nei diritti dell'assistito danneggiato, al quale siano state erogate prestazioni previdenziali, contro l'assicuratore del responsabile può essere esercitata solo nei limiti delle somme che con riguardo all'importo del massimale di polizza residuano dopo la detrazione dei crediti del danneggiato-assistito per i danni alla persona non risarciti attraverso le prestazioni dell'ente assicuratore (quali quelli per invalidità temporanea e permanente, per danno alla vita di relazione, per eventuale danno biologico e morale, con relativa rivalutazione, oltre interessi) che, come per eguali danni dei terzi, il giudice deve a tal fine accertare e liquidare con priorità rispetto all'ente previdenziale.