(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui non tutto il pregiudizio sofferto dal lavoratore infortunato in occasione di un incidente stradale risulti coperto dall'ente gestore dell'assicurazione sociale (Inail), per essere questi tenuto ad avere in effetti, risarcito soltanto il danno da invaliditā temporanea e permanente, le voci di pregiudizio estranee a tale copertura, quali il danno biologico, quello morale e le spese sostenute devono essere ristorate, direttamente alla vittima dell'incidente, dal responsabile civile e, nei limiti del massimale di polizza, dal suo assicuratore, senza possibilitā di compensazione fra quanto per siffatte, ulteriori causali risulti ancora dovuto al danneggiato e quanto rimborsato, in sede surrogatoria, all'ente suddetto che abbia provveduto per i suddetti, diversi titoli di danno.