(massima n. 1)
Tanto nell'azione surrogatoria esercitata ex art. 1916 c.c., nei confronti dell'autore del fatto illecito dannoso derivante dalla circolazione stradale, che in quella diretta nei confronti della società esercente l'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 28, L. n. 990 del 1969, l'istituto gestore dell'assicurazione sociale non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona — fra cui, eventualmente, il danno morale — che non abbia avuto una copertura assicurativa e da lei non risarcito.