(massima n. 1)
Il credito dell'Inps, che agisca in surrogazione del proprio assicurato, rimasto vittima di incidente stradale, per il recupero dell'indennitą di malattia erogatagli in virtł del rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell'originario credito del danneggiato, e, quindi, č un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno, e la compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28, L. 24 dicembre 1969, n. 990, sono tenuti a corrispondere all'istituto, l'importo della svalutazione monetaria (e gli interessi) a far tempo dall'effettivo esborso di quell'indennitą da parte dell'istituto, mediante il meccanismo di conguaglio previsto dalle leggi, essendo il patrimonio di quest'ultimo rimasto cosģ depauperato del relativo valore dalla relativa data, mentre non rileva al riguardo la diversa data della comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria.