(massima n. 1)
La società assicuratrice privata che, in virtù di polizza contro gli infortuni, ha corrisposto al suo assicurato — danneggiato a seguito di un incidente stradale — l'indennità spettantegli, non ha titolo, né ex art. 1916 c.c. né ex art. 28 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, per richiedere all'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante il pagamento, in via surrogatoria e sia pure nei limiti di quella corrisposta indennità, di tutta e di parte della somma spettante alla vittima del sinistro, perché l'assicuratore per la responsabilità civile non rientra tra i «terzi responsabili» dell'evento oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1916 c.c. e perché l'art. 28 della L. n. 990 del 1969 può essere invocato unicamente dagli enti gestori di assicurazioni sociali. Conseguentemente l'assicuratore per la responsabilità civile non può eccepire al danneggiato che lo ha convenuto in giudizio per il pagamento del danno che parte del massimale è stato da lui corrisposto a detta società assicuratrice privata a titolo di surrogazione.