(massima n. 3)
In tema di risarcimento danni da responsabilità civile, ove l'assicuratore della r.c.a. abbia pagato l'intero massimale di polizza nelle mani dell'assicuratore sociale che abbia agito in surrogazione, successivamente sia stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 1989 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l'assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti), la vittima abbia richiesto all'assicuratore della r.c.a. il ristoro integrale del danno alla persona nonostante l'esaurimento del massimale, l'assicuratore stesso non può invocare il principio dell'apparenza del diritto per rifiutare il risarcimento del danno in favore della vittima, venendo altrimenti frustrata l'efficacia retroattiva delle sentenze della Consulta. In tale ipotesi, all'assicuratore è consentito unicamente, dopo avere risarcito la vittima, promuovere l'azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti dell'assicuratore sociale per le somme a questo versate ed eccedenti il massimale.