(massima n. 1)
L'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non č un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma č un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entitā non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensė alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi; conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all'effettiva entitā delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione; la reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, secondo e terzo comma c.p.c., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che č facoltā prevista per la sola collazione. (Nel caso di specie un legittimario aveva agito per la reintegra della quota nei confronti dei fratelli e coeredi che erano stati beneficiati con donazioni; il giudice di merito aveva determinato la lesione con riferimento alla quota di due terzi dell'intero riservata ai figli legittimi e naturali, ridotto le donazioni con riferimento all'eccedenza di tale quota e quindi proceduto a collazione con la forma dell'imputazione indicata dai condividendi e la S.C. ha annullato la decisione enunciando l'esposto principio).