(massima n. 2)
Nel caso in cui il corrispettivo dell'appalto, secondo un progetto che non preveda l'esecuzione di determinate opere, imposte da disposizioni normative inderogabili (nella specie, travature di collegamento delle fondazioni in zona sismica), sia stato stabilito senza alcun riferimento alle predette opere, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell'appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall'appaltatore, deve essere, pertanto, determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1660 c.c.