(massima n. 1)
In caso di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., deve intendersi quella originaria rimasta inadempiuta e non quella derivata e sostitutiva; pertanto nel contratto di trasporto — anche in relazione alla pretesa risarcitoria per il suo inadempimento (nella specie causato dalla perdita della cosa trasportata) — poiché l'obbligazione fondamentale e primaria è quella di operare il trasporto delle cose dal luogo di carico a quello di destinazione, risultando accessoria e strumentale quella di custodia, il forum destinatae solutionis va individuato nel luogo dove le cose devono essere trasportate, nell'interezza e nell'integrità del carico.