(massima n. 1)
In tema di risarcimento di danno extracontrattuale, per lesione del diritto all'immagine conseguente alla pubblicazione di una fotografia su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza. (Nella specie, si trattava della domanda di risarcimento del danno proposta da un noto attore cinematografico nei confronti di una casa produttrice di calzature, che aveva utilizzato la sua immagine per una campagna pubblicitaria su quotidiani a diffusione nazionale).