(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa di responsabilitą aquiliana il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla citata norma (quella del forum commissi delicti e quello del forum destinatae solutionis), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilitą della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitą.