(massima n. 1)
In tema di contratti, la disciplina di cui all'art. 1327 c.c. — la quale prevede che il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta — è applicabile quando ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che lo richieda la natura dell'affare o che lo consentano gli usi o che vi sia, comunque, una espressa richiesta in tal senso del proponente. Pertanto, nell'ipotesi di controversia relativa a diritti di obbligazione derivanti da contratti di trasporto stipulati verbalmente a distanza — in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa, secondo quanto avviene nella prassi, normalmente osservata, conforme al modello dell'art. 1340 c.c. della pratica generalmente eseguita dalla determinata categoria dei contraenti a distanza nello specifico settore negoziale del trasporto — il forum contractus che individua la competenza territoriale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi quello del luogo in cui si è dato immediato inizio all'esecuzione del trasporto.