(massima n. 1)
Il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge, e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In questo secondo caso, la partecipazione al giudizio dell'assicuratore può avvenire ad iniziativa dell'assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia impropria, a norma dell'art. 106 c.p.c., senza che sussista, in assenza di sua iniziativa, l'obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c. *