(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e nel caso, come di specie, di sinistro causato all'estero da veicolo immatricolato ed assicurato in Italia e che sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 29 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 — che, con l'introdurre, in esecuzione della direttiva dell'Unione Europea 232 del 1990, l'articolo 1 bis alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, ha poi consentito la copertura assicurativa prevista dalla detta legge anche per i sinistri verificatisi negli altri stati dell'Unione —, deve darsi risposta negativa alla questione se il danneggiato italiano possa esperire nei confronti della impresa assicuratrice del veicolo l'azione diretta per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge 24 dicembre 1969 n. 990. Deve così concludersi per il principio di territorialità della legge, ex art. 25, comma 2°, delle preleggi, il quale stabilisce la regola della lex loci (articolo, peraltro, abrogato a far tempo dal 1 settembre 1995 dalla legge 31 maggio 1995 n. 218 che ha diversamente regolato la materia). Ne deriva, per il tempo precedente all'ultima data considerata, che la residenza in Italia del convenuto consente al giudice italiano di decidere la controversia risarcitoria per un illecito extracontrattuale verificatosi all'estero, ma non di applicare la legge italiana, perché la materia è regolata dalla legge del luogo in cui si è verificato il fatto illecito, e questa limitazione è del tutto coerente con il sistema e le finalità della legge 24 dicembre 1969 n. 990, volta a coprire nell'interesse della collettività nazionale i rischi connessi alla circolazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, qualora, come nella specie, il giudice del merito abbia ritenuto che le parti hanno previsto con patto espresso che l'assicurazione, stipulata in conformità con la legge 24 dicembre 1969 n. 990 e, quindi, con previsione per lo meno implicita dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice, copra i sinistri che si verificano fuori del territorio dello Stato italiano, deve ritenersi che il terzo danneggiato sia abilitato a esercitare detta azione. (La S.C. ha così rigettato l'impugnazione che l'impresa assicuratrice aveva esperito avverso la sentenza della corte di merito che l'aveva condannata, sia pure con esclusione della rivalutazione concessa dal primo giudice, al risarcimento dei danni in favore del danneggiato di un sinistro stradale avvenuto all'estero il 15 ottobre 1991 e causato da un autoarticolato immatricolato in Italia e condotto dal padre dello stesso danneggiato, a bordo del quale egli si trovava quale trasportato).