(massima n. 1)
Nelle cause promosse contro una societą munita di personalitą giuridica, l'art. 19 primo comma c.p.c., ove prevede la competenza del giudice del luogo in cui la societą stessa abbia «un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda», si riferisce al caso in cui un soggetto rappresenti la societą nella sua sostanziale attivitą, e, pertanto, non puņ trovare applicazione nella diversa ipotesi dell'elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale in un determinato giudizio. Quando non sia possibile individuare il foro generale della persona giuridica in Italia, secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 c.p.c., trattandosi di causa promossa contro societą con sede all'estero e priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, trova applicazione analogica quanto disposto dall'art. 18 secondo comma c.p.c., in tema di foro generale delle persone fisiche, con conseguente competenza territoriale del giudice del luogo in cui risiede l'attore.