(massima n. 1)
La norma dell'art. 19 c.p.c., che regola il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, non esclude l'applicazione dei fori facoltativi previsti dal successivo art. 20 per le cause relative a diritti di obbligazione; né ai fini dell'applicabilitā di tale ultima norma č necessario il concorso di entrambi i criteri ivi previsti (forum contractus e forum destinatae solutionis) essendo invece sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per radicare la competenza del giudice adito.