(massima n. 1)
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 580 del 1993, il procedimento di omologazione dell'atto costitutivo di una società e delle sue successive variazioni deve ritenersi attribuito alla competenza territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale l'atto deve essere depositato ed iscritto, anche se esso sia diverso dal Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede sociale, giacché alla nuova disciplina introdotta con l'art. 8 della suddetta legge, laddove prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia, deve riconoscersi — in difetto di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell'omologazione e giudice del registro — un valore meramente ricognitivo della situazione precedente, nelle quale l'individuazione del giudice competente per l'omologazione non si fondava sui principi generali desumibili dagli artt. 18, 19, 24 e 25 del c.p.c. o su una specifica peculiarità del procedimento di omologazione, ma derivava dall'interpretazione sistematica della normativa regolante in via transitoria la materia in attesa dell'attuazione del registro delle imprese e particolarmente: a) dell'art. 101 delle att. del c.c., nel quale la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale non era espressione di un forum domicilii (come sarebbe stato coerente con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento), ma discendeva soltanto dalla coincidenza, nel regime transitorio, dell'ufficio del registro competente con la cancelleria del tribunale destinatario dell'istanza di omologazione, sempre sussistente per essere presente in ogni tribunale il registro delle società; b) dell'art. 108 delle att. del c.c., il quale, sino all'attuazione del registro delle imprese, prevedeva che l'iscrizione dei contratti consorzio si eseguisse nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale “nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio”, così rivelando che il criterio di competenza era collegato al luogo nel quale gli atti acquisivano pubblicità.