(massima n. 1)
Per le societā prive di personalitā giuridica il riferimento, nell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove č ubicata la sede legale della societā č sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all'art. 19, secondo comma, c.p.c., atteso che anche per tali societā, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attivitā sociale.