(massima n. 1)
In tema di impugnazione di delibera di una societā a responsabilitā limitata, l'art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall'art.2486 c.c. nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente č in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la societā aveva la propria sede legale, determinata al momento dell'introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la societā avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutivitā delle delibere assembleari e della diversitā dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione).