(massima n. 1)
È nulla e conseguentemente inidonea a giustificare l'applicazione di uno specifico criterio di competenza territoriale, la clausola contrattuale che contiene l'elezione di domicilio, finalizzata alla notificazione di futuri atti giudiziari, presso la Casa Comunale, perché produttiva di una lesione del diritto costituzionale al contraddittorio, non potendo la P.A., senza una specifica previsione normativa abilitativa, ricevere atti per conto di privati né addossarsi la cura del loro recapito all'interessato. Non trova applicazione nella fattispecie in esame la regola della validità ed efficacia dell'elezione di domicilio, anche in mancanza del consenso e dell'accettazione del domiciliatario.