(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 14, secondo comma, c.p.c. — la quale, in ipotesi di contestazione proposta dal convenuto circa il valore della domanda, come dichiarato o presunto ai sensi del primo comma dello stesso art. 14, consente al giudice di decidere al riguardo ai soli fini della competenza — opera esclusivamente nei casi di controversie aventi ad oggetto cose mobili diverse dal denaro, mentre nessuna utile contestazione è ammessa relativamente alle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, dovendo in queste tenersi unicamente conto della somma indicata dalla parte con specificazione numerica ovvero con parametri di riferimento. Pertanto, qualora la domanda di pagamento di somma di denaro sia proposta a titolo di risarcimento del danno e vengano indicate distinte componenti di questo, una delle quali indeterminata, deve ritenersi che la somma richiesta, ancorché parzialmente indicata, sia stata contenuta dall'attore, tanto nel limite minimo quanto in quello massimo, nella competenza per valore del giudice adito (nella specie, pretore).