(massima n. 2)
Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (art. 14 c.p.c.) in sede monitoria, la rivalutazione monetaria, per sua natura determinabile, concessa fino alla data del deposito del ricorso a titolo di «danni anteriori» — nella specie in base agli indici Istat — si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., con il capitale e gli interessi.