(massima n. 1)
In caso di domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, qualora l'attore in sede di atto introduttivo del giudizio e di precisazione delle conclusioni abbia chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti «da determinare e liquidare nei limiti della competenza del giudice adito, ovvero in quella diversa somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia», il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 c.p.c., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito e, quindi, atteso lo specifico petitum, pari a lire 30 milioni, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, per il combinato disposto degli artt. 113 (come sostituito dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), 339, 341, 360 c.p.c., con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che se proposto deve essere dichiarato inammissibile.