(massima n. 1)
Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, cosģ ponendo un preciso limite all'ammontare del quantum richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante. (Fattispecie relativa alla liquidazione di una somma maggiore a quella richiesta per danno da diminuzione della capacitą lavorativa sotto il profilo della diminuzione di chances).