(massima n. 1)
Qualora nell'atto di citazione vengano richiesti, oltre al capitale, anche gli interessi legali, senza specificare se essi attengano o meno a periodo antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo del processo, deve ritenersi, in mancanza di prova circa la natura del debito e la sua esenzione dalla costituzione in mora ai fini degli interessi, che la domanda giudiziale costituisca, di per sé, atto di costituzione in mora e che gli interessi richiesti decorrano dalla notificazione della citazione. Ne consegue che, per la determinazione del valore della causa, deve tenersi conto solo della somma richiesta a titolo di capitale, non essendo computabili a tal fine gli interessi successivi alla notificazione dell'atto introduttivo del processo.