(massima n. 1)
In ipotesi di litisconsorzio facoltativo che si determina a seguito di domande connesse per il titolo che siano proposte con unico atto di citazione nei confronti di pił convenuti non trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 10 c.p.c. che prevede, ai fini della determinazione della competenza per valore, il cumulo delle domande proposte nello stesso processo nei confronti della medesima persona ma il giudice adito, ove sia competente per valore in ordine ad alcuna delle domande, deve decidere anche in ordine a quelle di minor valore che sarebbero di competenza di un giudice inferiore, sempre che non ritenga che la riunione ritardi il processo (art. 103, cpv. c.p.c.).