(massima n. 1)
In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il comma 2 dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato.