(massima n. 1)
In caso di proposizione cumulativa delle domande di risarcimento del danno e di rimborso delle spese relative all'accertamento tecnico preventivo senza indicazione di valore, non si ha superamento della competenza del giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 14 c.p.c., là dove l'attore formuli, nell'atto introduttivo ovvero al più tardi nel corso della prima udienza, clausola o riserva di contenimento, dichiarando cioè di contenere il valore complessivo delle domande entro i limiti di competenza del giudice adito. Diversamente, la clausola o riserva di contenimento riferita esclusivamente ad una sola delle domande proposte cumulativamente non vale ad evitare il superamento di competenza in questione, in quanto ciascuna di esse si presume, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., di valore uguale al limite massimo della competenza del giudice adito, sicché il cumulo ne comporta necessariamente il superamento.