(massima n. 1)
Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113, secondo comma, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., con il capitale e gli interessi.