Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7295 del 28 giugno 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La competenza sulla domanda proposta dal condominio per impedire ad uno dei condomini l'occupazione, con beni mobili (nella specie, sedie e tavolini), dell'area comune antistante l'edificio, quando siano in discussione solo le modalità dell'uso e non il diritto di comunione del condominio o la misura delle relative facoltà, appartiene al conciliatore, cui è riservata dall'art. 7 comma 2 c.p.c., la cognizione di tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali, e, cioè, le controversie sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione.

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