(massima n. 1)
A norma dell'art. 13 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, fra l'altro nei settori dei servizi alla persona e alla comunità. Nell'ambito di tale competenza devono essere ricondotti anche i provvedimenti finalizzati a tutelare la salubrità e l'igiene del territorio comunale e dei suoi cittadini, eventualmente contemperando il diritto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'interesse pubblico al mantenimento di un ambiente integro; in questo caso, ove i provvedimenti influiscano sulla qualità di vita dei cittadini in rapporto alla salubrità del territorio, essi incidono sui diritti soggettivi dei singoli degradandoli a interessi legittimi, sicché l'impugnazione di tali provvedimenti è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa a provvedimento col quale l'amministrazione comunale aveva imposto ad un privato coltivatore di funghi di confinare in luogo chiuso le attività di preparazione e movimentazione dello stallatico, per evitare esalazioni moleste).