(massima n. 1)
La corte d'appello, nel deliberare, ai sensi dell'art. 743 c.p.p. e dell'art. 5 della legge 3 luglio 1989, n. 257 (recante disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali in materia di esecuzione di sentenze penali), sulla domanda di esecuzione all'estero di una condanna a pena restrittiva della libertą personale pronunciata in Italia, deve limitarsi a verificare, in punto di quantificazione di detta pena, se essa sia stata correttamente effettuata in applicazione della disciplina dettata dagli artt. 9, 10 e 11 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n. 334, rimanendo quindi escluso che possa, la stessa corte, adottare una decisione negativa sol perché la pena, se espiata all'estero, risulterebbe inferiore a quella da espiare in Italia.