(massima n. 1)
Il condono della pena concesso con il provvedimento di indulto, di cui alla L. 241 del 2006, non è applicabile alle condanne irrogate dal giudice straniero e che sono in esecuzione in Italia, a ciò ostando le previsioni della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate.