(massima n. 1)
Ai fini dell'esecuzione nello Stato delle rogatorie provenienti da autoritā straniere di Stati aderenti alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, aventi ad oggetto atti di perquisizione o sequestro, l'assistenza č dovuta anche qualora non vi sia la condizione della doppia punibilitā.