(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritā straniere, il principio di specialitā non vieta che si proceda per un reato non contemplato nel provvedimento di estradizione, se, al proposito, vi č stato consenso dell'interessato, che puō desumersi anche dal comportamento univoco e concludente dello stesso. (Fattispecie in cui il predetto consenso č stato desunto tanto dal fatto che l'imputato non aveva sollevato eccezioni al momento di comparire innanzi al giudice, quanto dal fatto che lo stesso aveva rinunziato a far valere in appello il relativo gravame).