(massima n. 1)
In materia di estradizione per l'estero, i provvedimenti applicativi di misure cautelari, emessi dalla corte di appello o dal presidente della corte di appello, possono essere impugnati esclusivamente mediante ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 719 c.p.p., essendo escluso il rimedio della richiesta di riesame previsto in via generale per le misure coercitive dall'art. 309 c.p.p.