(massima n. 1)
Anche il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione di provvedimento emesso dall'autoritā giudiziaria italiana, in attesa e non in conseguenza di una domanda di estradizione, č computabile ai soli effetti della durata complessiva della custodia stabilita dall'art. 303, quarto comma, c.p.p., e non anche ai fini della durata del termine di fase.