(massima n. 1)
In tema di procedimento estradizionale, il giudice di legittimità è competente anche per il merito ai sensi dell'art. 706 c.p.p., pur tuttavia la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla Corte di cassazione del compito di svolgere attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisito. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'accertamento in ordine alla esistenza in Italia a carico del ricorrente di imputazioni per gli stessi fatti per cui procedeva lo Stato estero richiedente, fosse competenza del giudice di merito il quale, compiuto l'accertamento e valutati i termini delle imputazioni, doveva giungere alla verifica sulla presunta identità del fatto).