(massima n. 1)
Non può essere concessa l'estradizione di un imputato minorenne nell'ipotesi in cui l'ordinamento dello Stato richiedente preveda che lo stesso sarà giudicato come se fosse un adulto, la sua imputabilità sarà presunta senza alcun previo accertamento e la pena eventualmente inflittagli sarà eseguita negli ordinari istituti per adulti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale i giudici di merito avevano affermato non sussistere le condizioni per l'estradizione di un imputato minorenne richiesta dalla Repubblica di Lettonia, non risultando né che il minorenne condannato a pena detentiva potesse ricevere un trattamento penitenziario differenziato in speciali istituti né che l'accertamento giudiziale circa la sua capacità di intendere e di volere fosse effettuato sulla base di indagini che tenessero conto della specifica considerazione della sua personalità in via di sviluppo).