(massima n. 1)
La sopravvenienza di nuovi «titoli esecutivi» per reati commessi anteriormente alla concessione della liberazione condizionale non determina il venir meno del concesso beneficio, ma soltanto una sua temporanea inefficacia, conseguente all'instaurazione del diverso rapporto esecutivo connesso ai titoli sopravvenuti e di durata pari a quella della pena detentiva risultante da tali titoli.